Art.5 (Soci dell’Associazione)
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.
Si chiarisce che il diritto di voto dei soci di minore età deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
- Soci fondatori: coloro che, intervenendo in fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
- Soci ordinari: coloro che sono iscritti all’associazione da almeno due anni come Sostenitori e dopo tale fase ne fanno esplicita richiesta, secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività.
- Soci volontari: coloro che aderiscono all’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, impegnandosi in modo non occasionale. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro a cura dell’associazione.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.